Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il Comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.
[2]Oltrepassato tal termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, il prefetto puo' pronunciare il decadimento del Comitato stesso dal suo ufficio e passare alla nomina di altro Comitato.
[3]La decisione motivata del Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva