Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato entro 15 giorni dalla notificazione della decisione medesima alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta.
[2]Il prefetto, ricevuto il ricorso nel termine stabilito, promuove il giudizio revisionale.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva