Art. 20
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[1]Per la risoluzione dei ricorsi contro i giudizi dei Comitati e' stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.
[2]Essa sara' composta di 5 membri, delegati: due dal Ministero delle finanze, due dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ed uno dal Consiglio dell'agricoltura, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva