Art. 21

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[1]La Commissione centrale e' nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre e terra' le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa nominera' il proprio presidente.

[2]A parita' di voti nelle deliberazioni della Commissione prevale quello quello del presidente.

[3]Per la validita' delle deliberazioni sara' necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finche' non sia costituita quella per l'anno successivo.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art21 · fonte su Normattiva