Art. 22
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[1]I ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali sono trasmessi alla Commissione centrale dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze.
[2]Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e produttivita' della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva