Art. 22

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[1]I ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali sono trasmessi alla Commissione centrale dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze.

[2]Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e produttivita' della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art22 · fonte su Normattiva