Art. 23

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La Commissione prendera' le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento dei ricorsi e ne dara' comunicazione alle parti per mezza dei prefetti.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art23 · fonte su Normattiva