Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La Commissione prendera' le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento dei ricorsi e ne dara' comunicazione alle parti per mezza dei prefetti.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva