Art. 25
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva