Art. 27
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[1]Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche, di cui al comma 3° dell'articolo precedente, i termini pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.
[2]Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cessera' appena la fabbricazione venga riattivata.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 24 dicembre 1891 · versione 0 su Normattiva