Art. 27

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[1]Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche, di cui al comma 3° dell'articolo precedente, i termini pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.

[2]Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cessera' appena la fabbricazione venga riattivata.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 24 dicembre 1891 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art27 · fonte su Normattiva