Art. 3

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[1]I mendicamenti semplici o composti contenenti spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa, debbono pagare la sopratassa sulla quantita' di spirito che contengono e che fu consumata nella loro fabbricazione.

[2]La misura della sopratassa e' determinata dal Consiglio superiore di sanita', assistito da tre chimici designati dai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art3 · fonte su Normattiva