Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I mendicamenti semplici o composti contenenti spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa, debbono pagare la sopratassa sulla quantita' di spirito che contengono e che fu consumata nella loro fabbricazione.
[2]La misura della sopratassa e' determinata dal Consiglio superiore di sanita', assistito da tre chimici designati dai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva