Art. 30
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[1]E' concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali privati, o in depositi fiduciari, lo spirito delle fabbriche le quali distillano vino.
[2]Il passaggio dello spirito di vino puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori, uso cognac, e' vincolato a bolletta di cauzione.
[3]I liquori, uso cognac, non fatti esclusivamente di spirito di vino non saranno ammessi ai depositi e non godranno gli abbuoni di che al presente articolo.
[4]Sulla quantita' totale di spirito introdotto nei magazzini per la fabbricazione dei liquori, uso cognac, sara' accordato l'abbuono del sette per cento l'anno, a titolo di calo, di affinazione e di giacenza.
[5]Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 luglio 1890 · versione 0 su Normattiva