Art. 31
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E' data facolta' agli esercenti le fabbriche di spirito non agrarie ed agli esercenti le fabbriche agrarie munite di misuratore d'immettere lo spirito destinato all'esportazione tanto in natura, quanto mescolato ai vini in deposito doganale. In questo caso lo sgravio della tassa interna di fabbricazione, mediante detrazione dagli accertamenti di fabbrica, sara' fatta in confronto delle bollette di introduzione in deposito dello spirito, il quale, dopo di cio', sara' a tutti gli effetti considerato come estero.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva