Art. 32
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Il trasporto degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione, ai depositi di cui al comma 30 dell'art. 29, agli stabilimenti per la preparazione del cognac, di cui all'art. 30, a quelli per la concia dei vini, di cui al seguente art. 33, e ai depositi a scopi industriali di cui all'art. 31, e' soggetto a bolletta di cauzione e a certificato di scarico.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva