Art. 33
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[1]E' accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino, ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento e sull'alcool etilico puro impiegati nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici.
[2]Tale riduzione e' subordinata alle condizioni seguenti:
- a)che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto reale;
- b)che lo spirito aggiunto alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;
- c)che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di consorzi, di produttori e commercianti, di municipi o altri corpi locali.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva