Art. 34
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[1]Lo sgravio della tassa sullo spirito, a favore delle industrie, le quali lo adoperano come materia prima, e' applicato alle industrie dell'aceto e dell'enocianina.
[2]Tale sgravio avra' luogo mediante abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali munite di misuratore o soggette alla vigilanza permanente, o sulla sovratassa cui e' soggetto l'alcool introdotto dall'estero.
[3]Ai fabbricanti di enocianina e' pero' fatta facolta' di optare per la restituzione diretta della tassa, nel qual caso potra' essere richiesta la prova della provenienza dello spirito.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva