Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa e' stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi.
[2]Per quello impiegato nella fabbricazione dell'enocianina, la tassa sara' restituita per intiero.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva