Art. 35

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[1]Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa e' stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi.

[2]Per quello impiegato nella fabbricazione dell'enocianina, la tassa sara' restituita per intiero.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art35 · fonte su Normattiva