Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti dell'art. 34, l'esercente di una delle industrie indicate in detto articolo, deve presentarne la denuncia all'intendenza di finanza della provincia, indicando l'ubicazione della fabbrica ed il modo nel quale lo spirito viene adoperato.
[2]Deve inoltre predisporre, per il deposito e la custodia dello spirito, un magazzino il quale abbia le condizioni stabilite per i depositi privati e sottoporsi all'obbligo della cauzione ed alla responsabilita' per le deficienze eccedenti i cali di tolleranza ai termini degli articoli 46 e 72 del regolamento doganale.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva