Art. 37
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[1]Entro il termine di quindici giorni dalla fatta denuncia, l'ufficio tecnico di finanza verifica se il locale offra le volute condizioni ed in difetto provvede a spese dell'esercente a tutti gli adattamenti che fossero stati prescritti rispetto anche ai recipienti di custodia dello spirito, i quali dovranno essere muniti d'indicatori graduati di livello con riferimento di volume.
[2]La verificazione della fabbrica deve farsi risultare mediante apposito processo verbale, nel quale deve altresi' essere indicato il metodo di produzione, la produttivita' media giornaliera della fabbrica ed il percentuale di alcool che viene adoperato.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva