Art. 38

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Per intraprendere la lavorazione, l'esercente deve presentare, almeno 48 ore prima, la dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, indicando la provenienza e quantita' dello spirito da impiegarsi, la durata e l'orario giornaliero della lavorazione.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art38 · fonte su Normattiva