Art. 38
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per intraprendere la lavorazione, l'esercente deve presentare, almeno 48 ore prima, la dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, indicando la provenienza e quantita' dello spirito da impiegarsi, la durata e l'orario giornaliero della lavorazione.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva