Art. 39

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[1]Il trasporto dello spirito per usi industriali e' vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico.

[2]La cauzione deve essere data per la sovratassa e la tassa da abbuonarsi.

[3]L'ufficio tecnico provvede alla verificazione dello spirito in corrispondenza alla bolletta di cauzione e non riscontrando alcuna irregolarita', ne autorizza l'immissione in magazzino coll'assistenza dell'agente di finanza e con allibramento della dichiarazione su di apposito registro che conterra' due parti, l'una pel carico e l'altro per lo scarico.

[4]In base alla dichiarazione, cosi' convertita in bolletta di deposito si faranno le occorrenti annotazioni di scarico sulla bolletta a cauzione, salvo alla dogana di partenza di ricuperare dal garante la sopratassa sulle eventuali deficienze trovate all'arrivo in fabbrica, quando trattasi di spirito estero, e all'ufficio tecnico di finanza della provincia, nella quale e' situata la fabbrica di spirito, di diminuire della quota di tassa corrispondente alle deficienze la detrazione dagli accertamenti della fabbrica stessa, quando invece trattisi di spirito nazionale.

[5]E' inscritto a carico lo spirito che entra nel magazzino ed a scarico quello che viene estratto per l'impiego industriale, ed in corrispondenza di questo verra' poi indicata la quantita' di prodotto ottenuto.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art39 · fonte su Normattiva