Art. 4
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[1]L'esercizio delle fabbriche di spirito, quando non si tratti delle distillerie agrarie considerate dai due primi capoversi del seguente art. 10, e' soggetto alla vigilanza permanente della finanza.
[2]La quantita' del prodotto sul quale grava la tassa di fabbricazione e' determinata da un misuratore meccanico, da applicarsi alla prima distillazione.
[3]Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori, il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva