Art. 40
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Eguale procedimento, per quanto concerne la presentazione della dichiarazione, l'immissione dello spirito in magazzino e l'allibramento e successivo scarico sul registro, dovra' seguirsi per le fabbriche di enocianina che avessero optato per la restituzione diretta della tassa.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva