Art. 41
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Ogni introduzione nel magazzino suddetto dovra' essere almeno di tre ettolitri di alcool a 90° dell'alcoolometro centesimale, e non potra' aver luogo che una volta al mese.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva