Art. 42

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[1]Nessuna partita di spirito potra' essere estratta dal magazzino di deposito senza la preventiva dichiarazione da parte del fabbricante e l'assistenza di un delegato del'Ammistrazione finanziaria.

[2]E' poi vietata qualsiasi estrazione di spirito dalle fabbriche, a meno che non ne sia anticipatamente pagata la tassa non soddisfatta.

[3]Il delegato dovra' accertare la quantita' e grado dello spirito estratto, nonche' l'ulteriore impiego.

[4]Per le fabbriche di enocianina, il detto delegato dovra' inoltre accertare, mediante misurazione diretta, la quantita ed il grado dello spirito impiegato per la infusione delle vinaccie o di altre sostanze contenenti quel prodotto e la quantita' ed il grado dello spirito residuato dalla distillazione per la preparazione dell'enocianina.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art42 · fonte su Normattiva