Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Nessuna partita di spirito potra' essere estratta dal magazzino di deposito senza la preventiva dichiarazione da parte del fabbricante e l'assistenza di un delegato del'Ammistrazione finanziaria.
[2]E' poi vietata qualsiasi estrazione di spirito dalle fabbriche, a meno che non ne sia anticipatamente pagata la tassa non soddisfatta.
[3]Il delegato dovra' accertare la quantita' e grado dello spirito estratto, nonche' l'ulteriore impiego.
[4]Per le fabbriche di enocianina, il detto delegato dovra' inoltre accertare, mediante misurazione diretta, la quantita ed il grado dello spirito impiegato per la infusione delle vinaccie o di altre sostanze contenenti quel prodotto e la quantita' ed il grado dello spirito residuato dalla distillazione per la preparazione dell'enocianina.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva