Art. 43
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Per le fabbriche di aceto oltre ai registri di magazzino, e' obbligatoria la tenuta di altro registro che ponga in evidenza:
- a)la quantita' e qualita' dello spirito introdotto in magazzino;
- b)la quantita' e qualita' dello stesso spirito estratto giornalmente dal magazzino per impiegarlo nella fabbricazione;
- c)la quantita' di prodotto giornaliero della fabbrica;
- d)la quantita' e destinazione dello stesso prodotto esportato dalla fabbrica.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva