Art. 43

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Per le fabbriche di aceto oltre ai registri di magazzino, e' obbligatoria la tenuta di altro registro che ponga in evidenza:

  • a)la quantita' e qualita' dello spirito introdotto in magazzino;
  • b)la quantita' e qualita' dello stesso spirito estratto giornalmente dal magazzino per impiegarlo nella fabbricazione;
  • c)la quantita' di prodotto giornaliero della fabbrica;
  • d)la quantita' e destinazione dello stesso prodotto esportato dalla fabbrica.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art43 · fonte su Normattiva