Art. 45
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La distillazione dell'alcool per l'estrazione dell'enocianina deve essere fatta con apparecchi esclusivamente a cio' destinati. Per l'accertamento della quantita', lo spirito dev'essere raccolto in un recipiente graduato in sicura comunicazione con l'apparecchio di distillazione, salvo all'Amministrazione di applicarvi il misuratore meccanico.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva