Art. 46
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[1]Per le fabbriche di enocianina, l'abbuono o la restituzione dell'intera tassa riguarda lo spirito effettivamente consumato nella preparazione del detto prodotto. Percio', quando si tratti di abbuono, appena terminata la campagna della lavorazione e' liquidata la tassa sulla quantita' di spirito non consumata e deve essere pagata dal fabbricante di enocianina direttamente nella tesoreria in una sola rata entro otto giorni dalla sua notificazione. In caso di ritardo si applica la multa del 4 per cento sulla somma non pagata.
[2]Questa disposizione non si applica, quando lo spirito residuato sia reintrodotto nel magazzino di deposito.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva