Art. 47
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Tanto nel caso di abbuono, quanto in quello della restituzione, le vinaccie e le altre materie che hanno servito all'estrazione dell'enocianina, devono, subito dopo torchiate essere distillate nella stessa fabbrica di enocianina con apparecchi a cio' appositamente destinati, e lo spirito che se ne ricava, accertato dagli agenti di vigilanza o mediante il misuratore meccanico, sara' considerato come residuo della fabbricazione dell'enocianina e dedotto dal consumo.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva