Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]I fabbricanti di enocianina che avessero optato per la restituzione diretta della tassa, devono, per ottenerla, farne domanda in carta da bollo da cent. 50 all'Intendenza di finanza.
[2]La domanda dev'essere corredata dall'attestazione dell'ufficio tecnico circa alla quantita' ed al grado dell'alcool effettivamente consumato.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva