Art. 49
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[1]Tanto per le fabbriche di aceto, quanto per quelle di enocianina, l'Amministrazione delle finanze ha il diritto di procedere in ogni tempo all'inventario dello spirito in magazzino.
[2]Qualora si rinvengano degli ammanchi che eccedano non solo il calo di giacenza stabilito dall'art. 46 del regolamento doganale, ma ben anco la tolleranza del 2 per cento dell'intiero carico di magazzino, sara' applicata la multa stabilita dall'art. 72 del regolamento stesso. E cio' indipendentemente dall'obbligo dell'esercente di pagare la tassa ogni qualvolta trattisi di abbuono.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva