Art. 5

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[1]L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed atre passivita' di fabbricazione e' determinato nella misura: a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dallo zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna topinambours);

  • b)di 25 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera a;
  • c)di 35 per cento, per la distillazione del vino.

[2]Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovra' esser fatta in apparecchi e in tempi diversi e lo spirito dovra' esser conservato in locali distinti, secondo che sara' stabilito per regolamento.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 24 dicembre 1891 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art5 · fonte su Normattiva