Art. 50

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[1]La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato e' determinata nella misura di lire 0.20 per ogni ettolitro e per grado.

[2]Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni stabilito all'art. 33 della presente legge.

[3]((Non sono noppure soggetti al pagamento di questa tassa i residui della distillazione (teste e code), convenientemente adulterati, giusta quanto e' prescritto dall'art. 6 della presente legge)).

Testo vigente dal 16 luglio 1890 al 11 dicembre 1894 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art50 · fonte su Normattiva