Art. 51
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[1]Il pagamento della tassa di vendita per gli spiriti destinati al consumo ha luogo:
- a)all'uscita dalla dogana, dai depositi doganali propriamente detti o da quelli assimilati;
- b)all'uscita dalle fabbriche;
- c)all'uscita dello spirito dagli opifici di rettificazione.
[2]La tassa di vendita sara' accertata direttamente in tutte le fabbriche.
[3]Il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantita' di spirito soggetto alla tassa di vendita, e' stabilito nella misura di 1/10 degli abbuoni indicati all'art. 5 della presente legge.
[4]Come per gli spiriti cosi per i vini liquorosi e per le bevande alcooliche e per gli altri prodotti contenenti spiriti importati dall'estero la tassa di vendita sara' riscossa insieme al dazio di confine e alla sovratassa di fabbricazione.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva