Art. 52
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[1]Agli effetti della presente legge, e' considerata vendita al minuto quella esercitata per quantita' non superiore a 4 litri.
[2]L'atto di vendita al minuto e' considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e da' luogo a contravvenzione.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva