Art. 52

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[1]Agli effetti della presente legge, e' considerata vendita al minuto quella esercitata per quantita' non superiore a 4 litri.

[2]L'atto di vendita al minuto e' considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e da' luogo a contravvenzione.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art52 · fonte su Normattiva