Art. 53
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[1]Nessuno puo' vendere, all'ingrosso o al minuto, spirito o bevande alcooliche senza averne prima ottenuta licenza dall'Intendenza di finanza della provincia. Questa licenza e' annuale, ed e' valida per l'anno solare nel quale e' rilasciata.
[2]Coloro che hanno piu' esercizi di vendita debbono ottenere la licenza per ciascun esercizio; e coloro, i quali esercitano il traffico dello spirito o delle bevande alcooliche tanto all'ingrosso quanto al minuto dovono ottenere due licenze distinte.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva