Art. 55

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I fabbricanti di spiriti, i rettificatori e i negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a tenere speciali registri, nei quali deve essere messo in evidenza il movimento giornaliero degli spiriti e delle bevande alcooliche.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art55 · fonte su Normattiva