Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894. Leggi il testo vigente →
I fabbricanti di spiriti, i rettificatori e i negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a tenere speciali registri, nei quali deve essere messo in evidenza il movimento giornaliero degli spiriti e delle bevande alcooliche.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva