Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Chi esercita un opificio per la rettificazione degli spiriti e' obbligato a denunziarlo all'intendenza di finanza della provincia rispettiva.
[2]L'opificio e' soggetto alla vigilanza permanente dell'autorita' finanziaria.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva