Art. 56

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[1]Chi esercita un opificio per la rettificazione degli spiriti e' obbligato a denunziarlo all'intendenza di finanza della provincia rispettiva.

[2]L'opificio e' soggetto alla vigilanza permanente dell'autorita' finanziaria.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art56 · fonte su Normattiva