Art. 57

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894. Leggi il testo vigente →

[1]Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dall'art. 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all'art. 11 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione, saranno accompagnati da bolletta di pagamento rilasciata dall'ufficio finanziario.

[2]Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dell'art. 28 della presente legge.

[3]Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sara' rilasciata finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art57 · fonte su Normattiva