Art. 59
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[1]Le disposizioni dell'art. 32 della presente legge agli effetti della tassa di fabbricazione, sono applicabili anche a quelli della tassa di vendita.
[2]La quantita' di prodotto delle fabbriche tassate sulla produttivita' giornaliera, destinata alla rettificazione, sara' dedotta dalla quantita' totale, accertata agli effetti della tassa di vendita a termini dell'art. 50.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva