Art. 59

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni dell'art. 32 della presente legge agli effetti della tassa di fabbricazione, sono applicabili anche a quelli della tassa di vendita.

[2]La quantita' di prodotto delle fabbriche tassate sulla produttivita' giornaliera, destinata alla rettificazione, sara' dedotta dalla quantita' totale, accertata agli effetti della tassa di vendita a termini dell'art. 50.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art59 · fonte su Normattiva