Art. 6
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[1]E' esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di fabbricazione.
[2]I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere ogni possibilita' del loro uso come materie alimentari.
[3]Le materie prime impiegate nella produzione dell'alcool non sono soggette a dazio consumo.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva