Art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894. Leggi il testo vigente →
Gli spiriti e le bevande alcooliche, che escono dai magazzini dei negozianti all'ingrosso in quantita' superiore a 4 litri, devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, rilasciata dagli uffici finanziari o dai negozianti medesimi, secondo le discipline stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva