Art. 61
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894. Leggi il testo vigente →
Non e' ammesso il trasporto per strada ferrata di spiriti o bevande alcooliche non accompagnati da bollette di pagamento, di cauzione o di legittimazione. Queste bollette devono essere contrassegnate dalle Amministrazioni delle strade ferrate al momento nel quale la merce e' presentata per la spedizione e al momento nel quale e' consegnata al destinatario.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva