Art. 62
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894. Leggi il testo vigente →
Per gli spiriti che si trasportano sulle strade comuni, le bollette di pagamento, di cauzione e di legittimazione possono essere riscontrate lungo il viaggio e al momento dell'arrivo debbono essere presentate all'ufficio finanziario, o in mancanza di questo al sindaco del comune di destinazione.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva