Art. 63
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Ad agevolare il commercio che si esercita entro l'ambito dei comuni chiusi, il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, e' autorizzato a provvedere con speciali discipline, da emanarsi per decreto Reale, perche' si esegua alla entrata dei comuni medesimi il riscontro delle bolle di pagamento, di cauzione e di legittimazione accompagnanti gli spiriti e le bevande alcooliche. In questo caso la circolazione degli spiriti e delle bevande alcooliche nell'ambito dei comuni chiusi e' libera e i negozianti all'ingrosso sono dispensati dalle formalita' di cui agli articoli 54 e 55 di questa legge.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 11 dicembre 1894 · versione 0 su Normattiva