Art. 64
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[1]Nei casi di esportazione all'estero, e' restituita la tassa pagata allo interno sugli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, in botti o in bottiglie, nella misura di 90 per cento.
[2]Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sara' restituita l'intera tassa per lo spirito aggiunto, quante volte la miscela dello spirito venga praticata sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, nelle forme e con le cautele stabilite dal regolamento.
[3]A partire dal 1° ottobre 1889, il rimborso o l'abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sara' subordinato all'impiego di alcool etilico puro o di spirito di vino ad un grado di purezza da determinasi nel regolamento. A questa condizione saranno parimenti subordinate le miscele con spiriti esteri.
[4]Il modo d'accertamento delle qualita' e la determinazione del grado di forza dello spirito da impiegare nelle miscele saranno indicate nel regolamento.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva