Art. 65

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[1]Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne ed esportato all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini, l'abbuono della tassa avra' lugo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica.

[2]La detrazione dovra' essere fatta in conformita' alle bollette d'uscita, e se si tratta di spirito aggiunto ai vini, in conformita' anche ai verbali di assistenza alla mescolanza compilati dagli agenti dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art65 · fonte su Normattiva