Art. 65
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[1]Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne ed esportato all'estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini, l'abbuono della tassa avra' lugo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica.
[2]La detrazione dovra' essere fatta in conformita' alle bollette d'uscita, e se si tratta di spirito aggiunto ai vini, in conformita' anche ai verbali di assistenza alla mescolanza compilati dagli agenti dell'Amministrazione.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva