Art. 66
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[1]Le disposizioni contenute nei decreti del ministro delle finanze e inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, con la data 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889, riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani, per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito, rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate.
[2]La revoca dei decreti medesimi sara' stabilita per decreto Reale, sopra deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto Reale sara' presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva