Art. 67
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Nel caso di ritorno dall'estero di vino nazionale stato conciato con spirito nazionale, per il quale ha lungo la restituzione della tassa di fabbricazione, se il rimborso e' gia' avvenuto, si riscuotera' il dazio proprio del vino, si ricuperera' la somma restituita e si applichera' una multa eguale a questa somma. Se il rimborso non e' ancora avvenuto, sara' rifiutato, e si procedera' alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa eguale alla sonmma che si sarebbe dovuta restituire.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva