Art. 70

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La fabbricazione clandestina degli spiriti e' punita con multa ragguagliata al prodotto, ed alla resa in alcool delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi in misura non minore del doppio della tassa di fabbricazione e di vendita e non maggiore del decuplo.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art70 · fonte su Normattiva