Art. 70
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La fabbricazione clandestina degli spiriti e' punita con multa ragguagliata al prodotto, ed alla resa in alcool delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi in misura non minore del doppio della tassa di fabbricazione e di vendita e non maggiore del decuplo.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva