Art. 71
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La distillazione clandestina degli spiriti e' inoltre punita con la confisca degli apparecchi, delle materie prime e del prodotto, senza pregiudizio delle pene pecunarie ed afflittive stabilito dalla legge daganale.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva