Art. 72

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L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabibili, diverse da quelle dichiarate per la lavoraziane, nei locali delle fabbriche di spiriti e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed e' punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool della intera quantita' delle materie medesime.

Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-08-29;6358~art72 · fonte su Normattiva