Art. 72
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L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabibili, diverse da quelle dichiarate per la lavoraziane, nei locali delle fabbriche di spiriti e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed e' punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool della intera quantita' delle materie medesime.
Testo vigente dal 2 settembre 1889 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva